Transizione 5.0
ECOTHEA è una società ESCO “Energy Service COmpany” certificata per effettuare servizi di valutazione energetica nell’ambito della Transizione 5.0
ECOTHEA è una società ESCO “Energy Service COmpany” certificata per effettuare servizi di valutazione energetica nell’ambito della Transizione 5.0
Le imprese che possono partecipare al piano Transizione 5.0
Investimenti ammessi nel Piano Transizione 5.0
Definizioni di struttura produttiva e processo produttivo
Credito d’imposta Transizione 5.0
Certificazioni necessarie per accedere all’agevolazione Piano Transizione 5.0
Fasi del progetto Piano Transizione 5.0
Ecothea propone i seguenti servizi collegati alla Transizione 5.0
Il piano Transizione 5.0 disciplina un incentivo alla doppia transizione, digitale ed energetica, dei processi produttivi, a fronte di nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025.
Il piano Transizione 5.0 è in continuità con il Piano Transizione 4.0.
Il programma Transizione 5.0 consente un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive situate sul territorio nazionale. Tali investimenti devono essere legati a progetti di innovazione volti alla riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive o dei processi produttivi.
L’agevolazione è rivolta a tutte le imprese (Piccole e Medie Imprese e Grandi Imprese) residenti in Italia, indipendentemente dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale.
Per poter accedere all’agevolazione preventivamente le imprese devono:
Si escludono automaticamente le seguenti imprese:
Per garantire il rispetto del principio europeo di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH) non sono agevolabili, i progetti di innovazione destinati:
** relativamente al punto 1 precedente a queste esclusioni generali può essere agevolabile l’acquisto di attivi (beni) quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni però è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti.
I progetti di innovazione devono prevedere l’acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0 (investimenti “trainanti”), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, che consentano di conseguire una riduzione dei consumi energetici:
beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, escluse biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per gli impianti con moduli fotovoltaici l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%. È prevista anche la possibilità di installare pannelli e impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili a distanza. Questo significa che un’impresa può dislocare l’impianto di autoproduzione destinato all’autoconsumo nel sito più favorevole, fermo restando che l’energia prodotta dall’impianto va poi consumata nella struttura produttiva oggetto dell’investimento Transizione 5.0.
Per data d’avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante relativo all’acquisto dei beni oggetto di investimento, o qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La conclusione è la data di effettuazione dell’ultimo investimento che compone il progetto, specificamente:
Il risparmio energetico è determinato con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto alle variabili operative (es. volumi o quantità produttive, servizio erogato, etc.) e alle condizioni esterne (stagionalità, etc.) che influiscono sulle prestazioni energetiche.
Bisogna quindi calcolare l’Indice di Prestazione Energetica (IPE) o Energy Performance Indicator (EnPI) o Key Performance Indicator (KPI).
L’agevolazione è un credito d’imposta calcolato applicando alla somma degli investimenti, nei limiti di 50 milioni di euro annui e per scaglioni di investimento, 9 aliquote incrementali rispetto al livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione, come di seguito indicato:
FASCIA DI INVESTIMENTO | % RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI | ||
---|---|---|---|
I | II | III | |
Unità produttiva: dal 3% al 6% oppure Processo: dal 5% al 10% |
Unità produttiva: >6% e fino al 10% oppure Processo: >10% e fino al 15% |
Unità produttiva: >10% oppure Processo: >15% |
|
0 – 2,5 mln | 35% | 40% | 45% |
2,5 – 10 mln | 15% | 20% | 25% |
10 – 50 mln | 5% | 10% | 15% |
Gli investimenti in impianti fotovoltaici ad elevata efficienza (cioè almeno pari al 23,5% o al 24%) formano base di calcolo del credito per un importo pari al 120% e 140% del loro costo.
Il progetto deve essere certificato ex ante da un valutatore indipendente che attesti che il progetto di innovazione rispetta i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia. Successivamente, è richiesta una seconda certificazione ex post, al termine dell’investimento, che confermi l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della prima certificazione.
L’accesso all’agevolazione prevede le seguenti fasi:
FASI | DESCRIZIONE |
---|---|
1 | L’IMPRESA effettua la Comunicazione preventiva di prenotazione risorse sulla piattaforma GSE
Contiene la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Da allegare:
|
2 | Il GSE ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione (entro 5 giorni dalla comunicazione di progettazione)
Verifica la completezza di documenti e informazioni e conferma all’impresa l’avvenuta prenotazione delle risorse. |
3 | L’IMPRESA comunica l’effettuazione degli ordini – entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione delle risorse
Le imprese devono comunicare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di un acconto di almeno il 20% dei costi dei beni 4.0 (trainanti) e dei beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (trainati). Da allegare:
|
4
Entro il 28/02/2026 |
L’IMPRESA Comunica il completamento del progetto al termine dell’investimento
Da presentare al termine di tutti gli investimenti realizzati. Da allegare:
|
5
Entro 10 giorni dalla comunicazione di completamento |
Il GSE invia la Ricevuta di conferma del credito utilizzabile
Il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare definitivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione. |
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire da 10 giorni dopo la comunicazione ricevuta dal GSE.
Può essere utilizzato in una o più quote entro il 31/12/2025; eventuali importi non utilizzati possono essere riportati in avanti e utilizzati in cinque quote annuali di pari importo.
Il credito di imposta 5.0 non è cumulabile con il credito d’imposta per i beni 4.0, nonché con il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno.
Tuttavia, l’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche finanziate con risorse nazionali sugli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della concorrenza di formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti a superamento del costo sostenuto.
Il Piano transizione 5.0 è stato normato dall’art. 38 del D.L. n.29 del 2 marzo 2024 – convertito in Legge 56 del 29 aprile 2024.
Successivamente, il Decreto Interministeriale del 24 luglio 2024 ha stabilito le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.
Infine la Circolare operativa MIMIT-GSE del 16 agosto 2024 ha fornito chiarimenti tecnici sulla determinazione dei risparmi energetici, alcuni concetti basilari, i requisiti, il principio DNSH, esempi di calcolo e procedure.
Richiediamo di completare il form per essere contattati via email o telefonicamente e per poter fissare un appuntamento