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Transizione 5.0

ECOTHEA è una società ESCOEnergy Service COmpany” certificata per effettuare servizi di valutazione energetica nell’ambito della Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0

Il piano Transizione 5.0 disciplina un incentivo alla doppia transizionedigitale ed energetica, dei processi produttivi, a fronte di nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025.

Il piano Transizione 5.0 è in continuità con il Piano Transizione 4.0.

Il programma Transizione 5.0 consente un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive situate sul territorio nazionale. Tali investimenti devono essere legati a progetti di innovazione volti alla riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive o dei processi produttivi.

Le imprese che possono partecipare al piano Transizione 5.0

L’agevolazione è rivolta a tutte le imprese (Piccole e Medie Imprese e Grandi Imprese) residenti in Italia, indipendentemente dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale.

Per poter accedere all’agevolazione preventivamente le imprese devono:

  • Rispettare obblighi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Essere in regola con gli adempimenti degli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Si escludono automaticamente le seguenti imprese:

  • imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Per garantire il rispetto del principio europeo di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH) non sono agevolabili, i progetti di innovazione destinati:

  1. ad attività e attivi direttamente connessi all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle (** ad eccezione di quanto disciplinato nel decreto attuativo relativamente ai veicoli agricoli e forestali);
  2. ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  3. ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  4. ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

** relativamente al punto 1 precedente a queste esclusioni generali può essere agevolabile l’acquisto di attivi (beni) quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni però è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti.

Investimenti ammessi nel Piano Transizione 5.0

I progetti di innovazione devono prevedere l’acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0 (investimenti “trainanti”), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, che consentano di conseguire una riduzione dei consumi energetici:

  • di almeno il 3% della struttura produttiva (se il progetto fa riferimento a più processi interessati);
  • di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento.

beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, escluse biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per gli impianti con moduli fotovoltaici l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%. È prevista anche la possibilità di installare pannelli e impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili a distanza. Questo significa che un’impresa può dislocare l’impianto di autoproduzione destinato all’autoconsumo nel sito più favorevole, fermo restando che l’energia prodotta dall’impianto va poi consumata nella struttura produttiva oggetto dell’investimento Transizione 5.0.

Per data d’avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante relativo all’acquisto dei beni oggetto di investimento, o qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La conclusione è la data di effettuazione dell’ultimo investimento che compone il progetto, specificamente:

  • Beni 4.0: data di effettuazione (cioè di consegna, secondo il principio di competenza);

Definizioni di struttura produttiva e processo produttivo

  • Struttura produttiva: uno o più unità o stabilimenti indicando la particella catastale, finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o di realizzare la completa erogazione dei servizi o una parte di essi, costituenti di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.
  • Processo produttivo: insieme di attività che includono procedimenti, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi e che utilizzano delle risorse (input) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output).
  • Processo produttivo interessato: processo produttivo coinvolto dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi.
  • Quantificazione del risparmio energetico: La riduzione dei consumi energetici si esprime in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali ammissibili (situazione ex post), con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione (situazione ex ante), relativamente o alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento.

Il risparmio energetico è determinato con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto alle variabili operative (es. volumi o quantità produttive, servizio erogato, etc.) e alle condizioni esterne (stagionalità, etc.) che influiscono sulle prestazioni energetiche.

Bisogna quindi calcolare l’Indice di Prestazione Energetica (IPE) o Energy Performance Indicator (EnPI) o Key Performance Indicator (KPI).

Credito d’imposta Transizione 5.0

L’agevolazione è un credito d’imposta calcolato applicando alla somma degli investimenti, nei limiti di 50 milioni di euro annui e per scaglioni di investimento, 9 aliquote incrementali rispetto al livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione, come di seguito indicato:

FASCIA DI INVESTIMENTO % RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
I II III
Unità produttiva: dal 3% al 6%
oppure
Processo: dal 5% al 10%
Unità produttiva: >6% e fino al 10%
oppure
Processo: >10% e fino al 15%
Unità produttiva: >10%
oppure
Processo: >15%
0 – 2,5 mln 35% 40% 45%
2,5 – 10 mln 15% 20% 25%
10 – 50 mln 5% 10% 15%

Gli investimenti in impianti fotovoltaici ad elevata efficienza (cioè almeno pari al 23,5% o al 24%) formano base di calcolo del credito per un importo pari al 120% e 140% del loro costo.

Certificazioni necessarie per accedere all’agevolazione Piano Transizione 5.0

Il progetto deve essere certificato ex ante da un valutatore indipendente che attesti che il progetto di innovazione rispetta i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia. Successivamente, è richiesta una seconda certificazione ex post, al termine dell’investimento, che confermi l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della prima certificazione.

Fasi del progetto Piano Transizione 5.0

L’accesso all’agevolazione prevede le seguenti fasi:

FASI DESCRIZIONE
1 L’IMPRESA effettua la Comunicazione preventiva di prenotazione risorse sulla piattaforma GSE

Contiene la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Da allegare:

  • Certificazione ex ante che attesta la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti.
2 Il GSE ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione (entro 5 giorni dalla comunicazione di progettazione)

Verifica la completezza di documenti e informazioni e conferma all’impresa l’avvenuta prenotazione delle risorse.

3 L’IMPRESA comunica l’effettuazione degli ordini – entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione delle risorse

Le imprese devono comunicare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di un acconto di almeno il 20% dei costi dei beni 4.0 (trainanti) e dei beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (trainati).

Da allegare:

  • Estremi delle fatture
4

Entro il 28/02/2026

L’IMPRESA Comunica il completamento del progetto al termine dell’investimento

Da presentare al termine di tutti gli investimenti realizzati.

Da allegare:

  • Schede tecniche DNSH
  • Certificazione ex post che conferma la riduzione dei consumi energetici conseguita;
  • Perizia tecnica asseverata attestante i requisiti 4.0 dei beni;
  • Certificazione contabile
5

Entro 10 giorni dalla comunicazione di completamento

Il GSE invia la Ricevuta di conferma del credito utilizzabile

Il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare definitivo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire da 10 giorni dopo la comunicazione ricevuta dal GSE.
Può essere utilizzato in una o più quote entro il 31/12/2025; eventuali importi non utilizzati possono essere riportati in avanti e utilizzati in cinque quote annuali di pari importo.

Transizione 5.0: cumulabilità

Il credito di imposta 5.0 non è cumulabile con il credito d’imposta per i beni 4.0, nonché con il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno.

Tuttavia, l’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche finanziate con risorse nazionali sugli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della concorrenza di formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti a superamento del costo sostenuto.

Riferimenti normativi

Il Piano transizione 5.0 è stato normato dall’art. 38 del D.L. n.29 del 2 marzo 2024 – convertito in Legge 56 del 29 aprile 2024.

Successivamente, il Decreto Interministeriale del 24 luglio 2024 ha stabilito le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.

Infine la Circolare operativa MIMIT-GSE del 16 agosto 2024 ha fornito chiarimenti tecnici sulla determinazione dei risparmi energetici, alcuni concetti basilari, i requisiti, il principio DNSH, esempi di calcolo e procedure.

Ecothea propone i seguenti servizi collegati alla Transizione 5.0

  • Valutazione della fattibilità dal progetto di Transizione 5.0 mediante uno studio di fattibilità energetico
  • Consulenza documentazione Transizione 5.0 (comunicazione preventiva al GSE/documentazione in itinere /completamento)
  • Certificazione ex ante (risparmio energetico atteso)
  • Certificazione ex post (risparmio energetico raggiunto)

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    Ambito in cui si vuole sviluppare un progetto Transizione 5.0: